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Concorsi e Tabelle

Concorsi nelle Forze Armate

Se hai deciso di partecipare ad un concorso pubblico (ormai ce ne sono molto pochi), devi sapere che attualmente, da quando è stato abolito il servizio di leva, il requisito fondamentale per partecipare a concorsi eventuali per Agenti di Polizia, Carabinieri, ed altri, è quello di aver effettuato almeno un anno come volontario nelle Forze Armate.

Quindi sicuramente ti stai ponendo la domanda: "Ho tutti i requisiti psicofisici per essere giudicato idoneo?" La domanda assume particolare importanza, visto che per partecipare a tali concorsi è necessario sottoporsi a visite ed esami di laboratorio da effettuarsi presso centri convenzionati o strutture pubbliche con l'inevitabile perdita di tempo, e di soldi, per le famiglie.

Una volta presa la decisione sei andato in edicola e ti sei procurato il bando di concorso, oppure lo hai trovato su internet (ho inserito alcuni link per i concorsi nelle principali Forze Armate che trovi qui sulla sinistra), ma probabilmente il dubbio ti rimane ancora: "Porto gli occhiali, posso essere giudicato idoneo?", "Ho subito questo determinato intervento chirurgico, incidente, ecc.; ho i requisiti per l'idoneità?", ma soprattutto: "Dove trovo tutti i riferimenti normativi e gli elenchi delle cause di non idoneità nelle Forze Armate?".

Ho quindi deciso di aiutarti a districarti tra bandi di concorso, leggi e decreti, in modo che potrai avvicinarti alle Selezioni per Concorsi con maggiore consapevolezza, e serenità evitando, così, di spendere soldi inutilmente e, soprattutto, di andare incontro a delusioni che sono estremamente frustranti.

Nelle prime pagine del bando hai letto: "VISTA la direttiva tecnica, ecc. ecc. ... ", e la cosa probabilmente ti ha già disorientato, poi hai proseguito nella lettura ed hai letto quali sono i candidati che, una volta sostenute le visite, vanno avanti nell'iter selettivo:
 
 
" Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:
 
a) dalle imperfezioni/infermità di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro della Difesa ... 
 
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 1;
 
 
 
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo la vigente Direttiva sul profilo sanitario della Direzione generale della sanità militare".

A questo punto, probabilmente preso da sconforto, ti sei chiesto: "Cosa prescrive il decreto sopra citato con le successive modificazioni?" e ancora, "Cosa si intende per attribuzione dei "terribili" coefficienti 3 e 4?".

Per chiarire questi dubbi ho inserito qui sotto un documento riportante in maniera integrale il testo del Decreto del 4 giugno 2014; questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  - Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2014. In questa sede, voglio, però, cercare di semplificarci le idee sul concetto di idoneità


Quando una persona viene visitata per un concorso nelle Forze Armate, viene compilato un Profilo sanitario dove vengono riportate delle sigle che rappresentano organi o apparati, e un numero che va da 1 a 4. Cosa significa? Prendiamo ad esempio il coefficiente AU (tale sigla indica la funzione uditiva). Una persona può sentirci perfettamente e quindi verrà attribuito un coefficiente 1, potrà avere dei deficit più o meno gravi e quindi ci sarà un coefficiente 2, 3, 4 a seconda della gravità crescente, o addirittura potrà avere seri problemi di udito ed avere una diagnosi tra quelle rientranti nell'Art. 18 dell'elenco del suddetto decreto, elenco che comprende una serie di patologie per cui, all'epoca del Servizio di Leva, era previsto l'esonero dal servizio militare. Quindi, si va da un coefficiente 1 (il migliore) peggiorando con i coefficienti 2, 3 4 fino all'Articolo previsto per quel determinato organo, apparato o funzione. 

Nel file scaricabile in basso potrai renderti conto dei requisiti che la Legge prevede per l'idoneità. Per quanto riguarda la funzione visiva e l'occhio, ci soffermiamo dettagliatamente nel paragrafo successivo.

vista, occhi e forze armate

Probabilmente, se hai consultato l'allegato, la sensazione di disorientamento è aumentata, vista l'enorme quantità di imperfezioni e/o infermità seguite e precedute da codici e sigle. Cerchiamo quindi di capire come va letto questo elenco prendendo spunto dall'aspetto oculistico, in modo che il metodo, potrà essere utilizzato anche per altri apparati.

Come si colloca la tua situazione visiva in base alle tabelle sopra riportate? Ebbene se, sommando quanto vedi con i due occhi, raggiungi i 16/10 complessivi senza bisogno di occhiali e l'occhio peggiore non vede meno di 7/10, se non hai strabismo e la percezione dei colori è normale alle Tavole di Ishihara (visita la pagina sull'occhio e vedi "I difetti della percezione dei colori"), allora può essere attribuito un coefficiente 1 che, come abbiamo visto, è il migliore in termini di funzione visiva.

Se la tua vista è come sopra, ma per arrivare a quei livelli hai bisogno di occhiali di potere non superiore a 4 diottrie per la sola miopia3 diottrie per gli altri difetti di vista (sommando in ogni occhio l'eventuale astigmatismo, quindi in un occhio con 2 diottrie di miopia e 2 di astigmatismo equivale a 4 diottrie), fermi restando assenza di strabismo e se la percezione dei colori è normale almeno alle matassine colorate, può essere attribuito un coefficiente 2.

Se il tuo difetto di vista è uguale o superiore a 10/10 sommando i due occhi e l'occhio peggiore non vede meno di 4/10, raggiungibile con correzione oltre le 3 diottrie ma non superiore alle 6 diottrie per la miopia con o senza astigmatismo, a 5 diottrie per l'ipermetropia con o senza astigmatismo e a diottrie per l'astigmatismo misto, potresti essere già in una situazione di non idoneità in quanto ti viene attribuito un coefficiente 3.

Se vedi complessivamente 8/10 e non meno di 2/10 nell'occhio che vede meno, con una correzione che non superi le 8 diottrie per la miopia con e senza astigmatismo, le 7 diottrie per l'ipermetropia con e senza astigmatismo e le 5 diottrie per l'astigmatismo misto o hai anche lievi alterazioni nella percezione dei colori alle matassine colorate allora sei inquadrabile nel coefficiente 4. Se hai bisogno di occhiali di potere superiore a questi valori avremo la non idoneità a causa dell'Art. 17/l o m a seconda del difetto di vista.

Se nei due occhi è presente una differenza nel difetto di vista superiore alle 5 diottrie, la non idoneità sarà prescritta dall'Art. 17/n.

Se il tuo difetto di vista determina nonostante gli occhiali, una vista inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore a 2/10 in un occhio (ad esempio, il cosiddetto "occhio pigro"), scatta la non idoneità per l'Art. 17/g.

Se, nonostante questa spiegazione, dovessi avere ancora qualche perplessità sull'attribuzione dei coefficienti visivi (VS), clicca sul link in basso, ti apparirà quanto detto in forma grafica, in modo che potrai facilmente calcolare il tuo presumibile coefficiente. Ma proseguiamo con gli altri problemi di tipo oculistico.
 
Se hai malformazioni, malattie croniche o esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare ma non hai disturbi funzionali può esserti concesso il coefficiente 2 AV - OC.

Se hai malformazioni,  malattie croniche o esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare ma hai lievi disturbi funzionali, si passa ai coefficienti 3 o 4 AV - OC. Se, invece tali alterazioni creano rilevanti disturbi funzionali si passa all'Art. 17/a o b a secona delle strutture coinvolte.

Le patologie come il cheratocono, le gravi distrofie corneali, le uveiti, le degenerazioni vitreoretiniche anche se già trattate con il LASER, rientrano nell'Art. 17/e.

Il glaucoma e tutti i disturbi del tono oculare sono causa di non idoneità a mente dell'Art. 17/f

La riduzione del campo visivo rientra nell'Art. 17/h.

Le patologie della retina, le maculopatie, il nistagmo e le gravi discromatopsie, rientrano nell'Art. 17/d.

Se sono presenti anomalie della visione evidenziabili con esami elettrofunzionali si ha la non idoneità a mente dell'Art. 17/i.

Qualsiasi forma di strabismo e altri disturbi della motilità oculare, quando non riducono l'acutezza visiva ai livelli sopra indicati per la non idoneità, e quando non creano visione doppia si collocano in un coefficiente 3 o 4 AV - OC. Se, invece, tali disturbi, creano visione doppia, deficit della visione binoculare o tendenza ad utilizzare un solo occhio (soppressione), ci troviamo in presenza dell'Art. 17/c.

Per quanto riguarda i trattamenti LASER, attualmente sono ammessi per l'idoneità nelle Forze Armate, purchè senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare e possono rientrare nella categoria 2 AV - OC. Se, invece, è stato effettuato un trattamento che ha dato modesti disturbi funzionali anche se con integrità del fondo oculare o si è addirittura praticata una cheratotomia (ad esempio la cheratotomia radiale, in auge qualche anno fa) si configura l'attribuzione di un coefficiente 3 - 4 AV - OC.  . 
 
 
Naturalmente questa sintetica esposizione non ha la pretesa di essere assolutamente perfetta. Potrebbe, infatti, esserti rimasto qualche dubbio; in questo caso non esitare a contattarmi, cercherò di rsiponderti quanto prima.

invalidità civile


A partire dal 1° gennaio 2010 la procedura per il riconoscimento
dell'invalidità civile è cambiata.

La nuova normativa fa riferimento all'art. 20 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Da quest'anno, quindi, la domanda per ottenere i benefici dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità non va più inoltrata alla ASL ma all'INPS con procedura telematica (on line).

La domanda va corredata da un certificato medico, anch'esso da compilare on line.

Per sapere se il tuo medico è abilitato a rilasciare il certificato medico puoi verificarlo sul sito dell'INPS www.inps.it, dove è presente l'elenco dei medici che possono rilasciare tale certificato.

Nel momento in cui ti rechi dal medico per farti rilasciare il suddetto certificato con tutte le patologie per le quali chiedi l'invalidità, ti verrà rilasciata una ricevuta con un numero che utilizzerai come riferimento nella tua domanda. Tieni presente che il certificato ha validità di 30 giorni e questo è il termine che hai per presentare la domanda. Anche la domanda, da presentare on line, dopo che avrai ottenuto un PIN, rilascia una ricevuta con un codice.
 
Se trovi la cosa un po' complicata questa procedura può essere effettuata anche dai patronati autorizzati o dalle Associazioni di disabili autorizzate.

 
C'è da dire, però, l'INPS ha indicato alle sue sedi territoriali di accettare, momentaneamente le richieste anche in formato cartaceo per consentire l'organizzazione tecnica della nuova procedura.

Il grado di riduzione della capacità lavorativa e/o del danno permanente viene stabilito dalle apposite tabelle previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47, Serie Ordinaria il 26.02.92.

I benefici ottenibili da un paziente riconosciuto invalido civile sono i seguenti:
  • fruizione di protesi o ausili se pari o superiore al 33%;
  • iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio se pari o superiore al 46%;
  • assegno mensile di assistenza (invalido parziale) se pari o superiore al 74%;
  • pensione di inabilità (invalido totale) 100%;
  • indennità di accompagnamento se necessita di assistenza continuativa.
Per quanto riguarda l'oculistica possiamo avere:
 
  1. Pensione per i ciechi assoluti, pensione per i ciechi civili parziali (coloro, cioè che hanno un'acutezza visiva non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione), regolamentate dall'art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66.
  2. Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, regolamentata dall'art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406.
  3. Indennità speciale per i ciechi civili parziali, regolamentata dall'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
  4. Assegno vitalizio per i ciechi civili decimisti, che era previsto per i cittadini affetti da cecità congenita o acquisita, sprovvisti dei necessari mezzi di sostentamento, e inabili a proficuo lavoro. Questo beneficio è stato mantenuto solo per chi ne era già in godimento dall'articolo 19 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66.
  5. Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Nel file che trovi qui allegato sono riportate tra l'altro, le percentuali delle patologie in campo oculistico. Mi interessa qui precisare alcuni semplici concetti da tener presente prima di presentare domande che poi non hanno nessuna utilità e che provocano solo disagi e dispendio economico:
  • quando parliamo di "diminuzione del visus", dobbiamo tener conto dei decimi che si vedono con l'utilizzo di correzione; è chiaro che togliendosi gli occhiali si vede di meno; il calcolo va effettuato tenendo presente la vista con gli occhiali;
  • esistono persone che hanno un difetto di vista con una differenza di gradazione tra i due occhi troppo elevata; queste persone vedono bene se valutiamo un occhio per volta, ma non potrebbero mai sopportare una differenza elevata tra due lenti; in questi casi si calcola, come sopra il deficit visivo tenendo conto della vista con gli occhiali e si aggiungono cinque punti percentuali;
  • la valutazione dei deficit visivi si effettua con la tabella allegata, considerando la riga orizzontale per un occhio e la colonna verticale per un altro; il punto di incontro tra riga e colonna esprime la percentuale di invalidità;
  • se il paziente è affetto, ad esempio,  da un glaucoma, ed oltre ad un deficit visivo ha anche un deficit del campo visivo, questo va valutato a parte; 
E' chiaro che la materia è un po' complicata ma penso che queste poche righe e questo materiale allegato possano darti una mano a capire se ci sono le condizioni per iniziare una pratica medico-legale per ottenere il riconoscimento di una invalidità.

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danno biologico

Il danno biologico consiste nella lesione all'integrità fisica della persona derivante da una lesione fisica o psichica. La tabella delle menomazioni che trovi qui allegata rappresenta lo strumento, in responsabilità civile per la valutazione della percentuale in caso di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. La tabella ha valore orientativo, poichè quando si valuta un danno, bisogna tener presente che esso dipende anche dalle caratteristiche individuali della persona lesa, quali ad esempio, lo stato anteriore, l’eventuale incidenza biologica dell’età e/o  della differenza di sesso sulla tipologia della menomazione da valutare. 
Per quanto riguarda l'aspetto oculistico, possiamo trovarci in presenza di deficit visivi o di altre menomazioni.
Come si fa a valutare una percentuale di danno in base al difetto di vista? A pagina 4 della normativa allegata puoi trovare un diagramma con le percentuali; devi sapere quanto vede con la migliore correzione tollerata l'occhio migliore e quanto quello peggiore; incrociando i due valori puoi leggere la percentuale richiesta. Troverai anche un diagramma per la valutazione della visione doppia, oltre le indicazioni di varie malattie oculari.
Tabelle Tabelle [168 Kb]

Data ultima modifica 17 aprile 2020.